Danno erariale e appalti pubblici: la Corte dei Conti sdogana l’assicurazione per progettisti e verificatori interni

Con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2025, la Sezione delle Autonomie traccia una linea di confine tra il divieto generale della L. 244/2007 e le nuove esigenze del D.Lgs. 36/2023

Alessandro Massari 22 Ottobre 2025
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Con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2025, la Sezione delle Autonomie traccia una linea di confine tra il divieto generale della L. 244/2007 e le nuove esigenze del D.Lgs. 36/2023.

Il Codice degli Appalti, in attuazione del “principio della fiducia”, opera come norma speciale, consentendo alle P.A. di assicurare i propri tecnici per i rischi professionali, inclusa la colpa grave.

La storica diffidenza dell’ordinamento italiano verso la copertura assicurativa della responsabilità amministrativo-contabile subisce un’importante e pragmatica revisione.

Con la delibera n. 19 del 2 ottobre 2025, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, chiamata a dirimere un contrasto interpretativo tra le sezioni regionali, ha stabilito che il divieto di assicurazione per danno erariale (sancito dall’art. 3, co. 59, della L. 244/2007) è derogato dalle norme del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ma solo per un perimetro ben definito: le attività di progettazione e verifica svolte da dipendenti interni.

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