In caso di gara indette multilivello, (centralizzate e periferiche), le scelte da adottarsi in materia rientrano nell’ambito della discrezionalità amministrativa in senso proprio, poiché impongono all’amministrazione di individuare la soluzione più idonea a contemperare i diversi interessi pubblici coinvolti e a ottimizzare il risultato finale.
Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 10 ottobre 2025, n. 7976.
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Gare multilivello: quale la prevalenza?
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, del 10 ottobre 2025, n. 7976
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