Le indicazioni contenute nella delibera ANAC del 23 luglio 2025, n. 335, fascicolo n. 1627/2024, secondo le quali la difesa in giudizio operata da un avvocato è da considerare come appalto di servizi sono in evidente contrasto con le indicazioni di opposta natura date dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna deliberazione 11.12.2024, n. 135.
Quanto afferma la richiamata pronuncia della magistratura contabile appare oggettivamente erroneo e non accoglibile. E le specificazioni in merito dell’ANAC convincono ulteriormente di quanto fuori strada appaia la Corte dei conti, ancorata ad un ordinamento che non tiene conto delle ricadute della disciplina europea e avvinghiata ad un modo vecchio di concepire istituti e norme.
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