“Alle fondazioni di diritto privato che ricevono contributi pubblici e che non rientrano nelle categorie esplicitamente escluse dalla norma si deve applicare il principio di gratuità dei compensi ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DL 78/2010, per le funzioni ricoperte dai membri del CdA, con le eccezioni previste dalla legge”.
Con questo principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti –Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nel parere di cui alla deliberazione n. 68/2025/PAR del 31 marzo 2025 –vengono ribaditi i criteri di applicazione della norma in discorso alle fondazioni di diritto privato percettrici di contributi pubblici.
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Fondazioni partecipate e risorse pubbliche: la Corte dei conti ribadisce il divieto di compensi al CdA
Commento alla deliberazione della Corte dei conti –Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 68/2025/PAR del 31 marzo 2025
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