La norma di riferimento in merito alle modalità di affidamento a terzi di attività ragionieristiche è l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:
“…per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:…..
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I limiti degli affidamenti a terzi delle attività della ragioneria di un ente locale
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