Il certificato di ultimazione dei lavori fa parte di quei documenti che nell’allegato II.14 vengono richiamati come atti da produrre ma non è dettagliatamente descritto nei suoi contenuti come succede, sia pure in modo incompleto, per il verbale di consegna dei lavori.
Questo determina, pertanto, la necessità di rappresentare con chiarezza quali sono le finalità di questo atto e ricostruire il tipo di informazioni da registrare in considerazione del fatto che si tratta, da un punto di vista esecutivo, della certificazione finale dell’appalto.
Per ovviare a questa condizione si è già detto in altre occasioni che da parte del Rup e dei progettisti si rende necessario specificare i contenuti utili da riportare (anche semplicemente andando a rivedere gli articoli 153 e 154 – consegna lavori – e l’articolo 199 – certificato di ultimazione dei lavori – del d.P.R. 207/2010 ora abrogato), per avere un’indicazione di cosa inserire nel certificato di fine lavori e riportare queste indicazioni all’interno del capitolato speciale dì appalto che costituisce parte integrante dei documenti di gara e contrattuali.
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