Il Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti ricusa il Visto per violazione del diritto ambientale ed Europeo

La Corte dei Conti ha depositato la deliberazione n. 19/2025/PREV, rendendo pubbliche le motivazioni del rifiuto del “visto di legittimità” alla Delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025, che riguardava il “Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria” (il Ponte sullo Stretto di Messina).

Alessandro Massari 1 Dicembre 2025
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La Corte dei Conti ha depositato la deliberazione n. 19/2025/PREV, rendendo pubbliche le motivazioni del rifiuto del “visto di legittimità” alla Delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025, che riguardava il “Collegamento Stabile tra la Sicilia e la Calabria” (il Ponte sullo Stretto di Messina). Questa decisione, anticipata informalmente il 29 ottobre, rappresenta una bocciatura netta al progetto, bloccando l’intero iter amministrativo costruito negli ultimi due anni dal governo.

La Sezione centrale di controllo di legittimità ha contestato principalmente tre profili di illegittimità:

– violazione delle direttive in materia di appalti pubblici (2014/24/UE)
– violazione delle procedure ambientali e della direttiva Habitat (92/43/CE)
– mancato coinvolgimento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (DL 201/2011)

Indice

1. Le modifiche sostanziali dei contratti di concessione e general contractor: dalla finanza privata ai fondi pubblici

Secondo la Corte dei Conti, la “riattivazione” dei contratti con il general contractor e gli altri affidatari (disposta con DL 35/2023), con aggiornamento dei corrispettivi e radicale modifica delle condizioni economiche, costituisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova gara ai sensi dell’art. 72 della Direttiva appalti 2014/24/UE.

L’originario impianto (approvato nel 2003) prevedeva che la maggioranza dell’opera (60%) fosse finanziata con capitali privati da reperire sul mercato, senza garanzie statali. La riattivazione, invece, si basa sul finanziamento integrale (100%) con sole risorse pubbliche (fondi di bilancio e FSC).

Questa modifica della struttura finanziaria (dal rischio privato/finanza di progetto alla garanzia pubblica totale) costituisce una modifica strutturale ed essenziale che avrebbe alterato la concorrenza ab origine (Art. 72, par. 4, lett. a) e b) Direttiva). I contraenti (Contraente Generale, PMC) hanno ottenuto un equilibrio economico decisamente più favorevole rispetto a quello che si erano aggiudicati nel 2006.

Secondo il MIT, invece, le modifiche avrebbero imposto una nuova competizione concorrenziale solo in caso di superamento del limite del 50% (secondo un’interpretazione del combinato disposto della lett. e) del par. 1 e del par. 4 dell’art. 72 della Direttiva 2014/24/UE), mentre l’operazione di riattivazione dei contratti, pur costituendo (asseritamente) una modifica “sostanziale”, presentava un impatto decisamente inferiore alla soglia del 50%.
Il Collegio ha replicato che, pur volendo accedere all’interpretazione ministeriale, la stessa non è stata accompagnata da alcun elemento di calcolo idoneo a rendere esplicita la relativa operazione e il risultato ottenuto, trattandosi di “elaborazioni endoprocedimentali mai formalizzate in un provvedimento, effettuate ai fini dell’interlocuzione con la Commissione europea”. E, inoltre, “… come ogni valutazione in merito al rispetto del vincolo del 50% risulti, allo stato, condizionata dall’incerta definizione dei costi dell’opera. Sotto tale profilo si osserva come detti costi sono in parte meramente stimati e, comunque, non includono alcuni oneri i quali, pur se ricompresi nel quadro economico dell’opera, non sono stati contrattualizzati; tra questi ultimi, rientrano, tra gli altri, i costi dei lavori indicati nella relazione del progettista per 787 milioni di euro”.

La Corte afferma conclusivamente che un’operazione di questa portata esige un nuovo confronto concorrenziale per determinare il prezzo in un contesto finanziario radicalmente mutato, coerentemente con i principi di trasparenza: “Risultano, invero, verificate “condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero attratto ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione”, essendo intervenute nell’originario programma contrattuale modificazioni, oggettive e soggettive, di favore per i soggetti aggiudicatori, talché l’operazione economica entro cui si collocano i rapporti negoziali differisce, in maniera significativa, da quella originaria”.

2. La violazione delle procedure ambientali (Direttiva “Habitat”)

I magistrati contabili rilevano la violazione della direttiva CE del 21 maggio 1992 n. 43,  relativa “alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, la cosiddetta direttiva Habitat. Per superare la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) negativa (incidente su siti della Rete Natura 2000), il governo ha definito l’opera strategica con la procedura IROPI (Imperative Reasons of Overriding Public Interest), inserendola anche come infrastruttura militare nell’ottica della difesa Nato.

La Corte ha però censurato l’inadeguatezza dell’istruttoria tecnica a supporto della Relazione IROPI:
– ha riscontrato l’assenza di un’analisi rigorosa e puntuale delle soluzioni alternative ragionevoli, come imposto dalla Direttiva Habitat. Le Istituzioni non hanno fornito prova sufficiente che l’alternativa (es. il tunnel o altre opzioni) non avrebbe avuto un impatto ambientale minore;
– i motivi “imperativi” addotti (come i benefici economici e l’aumentata accessibilità) sono stati ritenuti incongrui per giustificare la deroga ambientale. La Direttiva IROPI richiede ragioni di salute, sicurezza o ambiente, non meramente economiche (le quali avrebbero richiesto, in ogni caso, il parere preventivo della Commissione Europea).

La Corte boccia quindi l’atto politico-amministrativo che, pur dichiarando l’interesse pubblico, non ha rispettato le garanzie tecniche ambientali, rilevando che: “Un ordinato esercizio delle diverse competenze, da parte dei rispettivi soggetti coinvolti nella vicenda, avrebbe richiesto l’adozione separata della deliberazione del Consiglio dei ministri e di un atto amministrativo, espressione della discrezionalità necessaria a valutare e comporre gli interessi pubblici sottesi, alla luce delle conoscenze tecniche richieste dal caso. Nell’ambito di detta cornice, il Consiglio dei ministri avrebbe potuto adottare una scelta politica consapevole. Nel caso in esame, invece, per quanto sia stato rappresentato che la relazione è stata predisposta a seguito di un confronto con tutte le Amministrazioni competenti per materia, finalizzato alle valutazioni relative ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, non è stato prodotto altro atto istruttorio, oltre la relazione medesima (peraltro mancante di qualsiasi elemento identificativo quali data e sottoscrizione), da cui possa desumersi quali amministrazioni, oltre al MIT, siano state coinvolte in dette valutazioni nell’ambito di adeguata attività istruttoria”.

La Corte dei conti sottolinea anche l’attenzione accesa dalla Commissione europea sul tentativo del governo derogare alle norme ambientali sul Ponte. “Dalla lettura della nota in data 15 settembre 2025 della Direzione generale Environment della Commissione europea emerge, in maniera significativa, l’esigenza di un confronto al fine di garantire che il progetto, siccome incidente su siti della Rete Natura 2000, sia conforme al diritto dell’UE. Sul punto la Commissione rimarca la necessità di definire, in modo corretto e completo, sia gli impatti sui siti protetti, sia l’interesse pubblico prevalente”.

3. L’esclusione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

Il terzo vizio riguarda la completezza dell’istruttoria economica.  La Corte ha rilevato l’illegittimità della decisione CIPESS di escludere il parere dell’ART sul Piano Economico Finanziario (PEF) e sulle tariffe di pedaggiamento.

L’art. 37 del DL 201/2011 assegna all’ART una più ampia competenza generale nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture, con compiti specifici relativi, tra l’altro, alla definizione “dei criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori” (comma 2, lett. b).  Tale lettura trova conforto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5/2021 laddove è evidenziato che “le attribuzioni dell’ART comprendono, in ampiezza, l’intero settore dei trasporti e dell’accesso alle infrastrutture”.
Il MIT ha invece valorizzato la peculiare natura giuridica del sistema di pedaggiamento, diversa dalla funzione sinallagmatica tipica delle concessioni di costruzione e gestione”. È stato osservato che “nel caso di specie, in cui l’infrastruttura è finanziata integralmente da fondi pubblici, il PEF non è strutturato per assicurare l’ammortamento del costo complessivo dell’investimento”. Ad avviso del MIT, il pedaggio sarebbe, dunque, sprovvisto della sua funzione remunerativa del capitale, essendo configurato esclusivamente quale provvista finanziaria volta ad assicurare la sostenibilità della fase di gestione e come uno strumento di governance pubblica e di attuazione di politiche di coesione territoriale e sociale”. Pertanto non era necessario il parere dell’ART per l’adeguata valutazione del PEF.

La Corte osserva che si tratta di argomentazioni non rinvenibili nella delibera CIPESS, introdotte per la prima volta nella fase finale dell’interlocuzione istruttoria, che, in ogni caso, non appaiono coerenti con la previsione di cui all’art. 2, comma 8, lett. c), n. 2, del DL n. 35/2023 che, nel definire i contenuti del PEF, prevede che i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l’attraversamento del collegamento stabile, pur idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, siano “in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell’opera”. Ne consegue che il Decreto per il Ponte sullo Stretto non assegna né al PEF né alle tariffe una natura peculiare, o difforme, da quella ordinariamente prevista dalle norme generali. 

Il parere dell’ART era pertanto necessario.

* * *

La Corte dei Conti, ricusando il visto, riafferma il principio per cui la “strategicità” di un’opera non può giustificare la violazione di norme imperative europee e l’elusione del confronto concorrenziale. L’atto di controllo impone ora al Governo e al CIPESS di rivedere l’intero impianto contrattuale e procedurale per conformarlo ai principi di diritto.

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