Impegno ex art. 102 da comprovare in concreto

Salvio Biancardi 28 Maggio 2025
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L’impegno di cui all’art. 102 deve essere documentato in concreto; non basta la sola dichiarazione formale del concorrente.

Questo aspetto è stato precisato più volte dalla giurisprudenza e da ultimo dal T.A.R. Campania, sez. IV, nella sentenza 22 maggio 2025, n. 3916, dove, tra l’altro, emergeva dalla documentazione di gara che il suddetto impegno non poteva concretamente essere rispettato.

La disciplina del codice dei contratti

Come noto, l’art. 102 del codice dei contratti prevede quanto segue:
 
Articolo 102.
Impegni dell’operatore economico.
 
1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:
a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
2. Per i fini di cui al comma 1 l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario.
 
Dalla lettura della norma appare chiaro che l’o.e. non si possa limitare a dichiarare i propri impegni nel garantire le tutele, ma debba anche dare dimostrazione di come intenda, in concreto, darvi applicazione.

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