Ai fini dell’informativa antimafia, non rileva che un operatore economico abbia alle proprie dipendenze soggetti pregiudicati o sospettati di essere contigui ad ambienti mafiosi, ma la presenza degli stessi deve essere indicativa del potere della criminalità organizzata di incidere sulla gestione dell’impresa
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato con una nuova sentenza in materia di informativa antimafia che contribuisce a perimetrare ulteriormente la nozione di “situazioni sintomatiche di tentativi di infiltrazione mafiosa” nelle imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, di per sé generica
Questa volta i giudici amministrativi, nell’annullare un provvedimento inibitorio emesso dal Prefetto e confermato in sede di impugnazione dal Tar Puglia, hanno escluso che l’assunzione, se non esclusiva o prevalente da parte di imprese in ogni caso medio piccole, di personale con precedenti penali o contigui ad attività criminali giustifichi, da sola, l’adozione dell’informazione interdittiva.
Diversamente opinando si giungerebbe alla conclusione che un soggetto pregiudicato non possa mai essere assunto da alcuna impresa o, qualora già assunto, possa essere immediatamente e legittimamente licenziato; ciò in aperto contrasto con i più recenti approdi ermeneutici del giudice del lavoro, che suggeriscono invece di adottare una maggiore cautela prima di risolvere il rapporto (cfr. Corte di Cassazione, Sez. L., 10 gennaio 2018, n. 331).
Interessanti precisazioni vengono, inoltre, formulate con riferimento all’applicazione della c.d. clausola sociale di cui all’art. 50 d.lgs. 50/2016, poiché nel caso esaminato dal Consiglio di Stato il bando di gara imponeva all’impresa subentrante l’assorbimento del personale già impiegato presso il gestore uscente.
Ebbene, dinanzi a questo obbligo giuridico, volto a promuovere la stabilità occupazionale, l’imprenditore non può sottarsi dall’assumere i predetti soggetti, se non per ragioni oggettive e quindi in presenza di informazioni qualificate (in quanto provenienti dalla Prefettura o dagli organi di Polizia) che inducano a ritenere verosimile la sussistenza del rischio “che l’assumendo possa essere un “cavallo di Troia” delle associazioni mafiose”.
Viceversa, in assenza di tali informazioni specifiche, come verificatosi anche nel caso di specie, non può richiedersi all’imprenditore un controllo ed un giudizio personale sull’assumendo, sulle sue frequentazioni, parentele o su eventuali indagini non ancora risultanti dal certificato dei carichi pendenti, su cui peraltro fondare un (inammissibile) inadempimento degli obblighi assunzionali previsti dalla legge.
Documenti collegati
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Consiglio di Stato sez. III 25/5/2018, n. 3138
1.Contratti pubblici-Infiltrazione mafiosa – Valutazione prefettizia – Deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti
2. Contratti pubblici – Infiltrazione mafiosa – Impresa che assume in prevalenza dipendenti sospetti di di essere attigui ad ambienti mafiosi – Valutazione del quadro indiziario compessivo
3. Contratti pubblici – Clausola sociale – Obbligo giuridico di garanzia della stabilità occupazionale temperato dalle esigenze organizzative peculiari del subentrante
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