Sintesi. Il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto per i servizi di ingegneria e architettura una formula non lineare obbligatoria per il calcolo del punteggio economico nelle gare OEPV (art. 2-bis, Allegato I.13). Il meccanismo e’ fondato sul confronto con il ribasso medio dei concorrenti e non con il ribasso massimo: chi supera la media ottiene gia’ il punteggio massimo, eliminando qualsiasi incentivo al ribasso aggressivo oltre tale soglia. Su dati identici a quelli analizzati nel contributo precedente, la formula non lineare con alpha=0,1 produce l’aggiudicazione al concorrente con la migliore offerta tecnica. La stessa formula, applicata alle gare HSE tramite indicazione ANAC ai sensi dell’art. 222 del Codice, risolverebbe la distorsione strutturale senza richiedere alcun intervento legislativo.
Indice
- 1. Il problema richiamato
- 2. La formula non lineare: come funziona
- 3. La simulazione: quattro scenari a confronto
- 4. Perche’ qualsiasi alpha nel range e’ gia’ una soluzione
- 5. La proposta operativa: indicazione ANAC ai sensi dell’art. 222
- 6. Il tariffario settoriale: la proposta complementare
- 7. Una questione di coerenza sistemica
- Riferimenti normativi e giurisprudenziali
1. Il problema richiamato
Nel contributo precedente e’ stato dimostrato che nelle gare pubbliche per servizi HSE con ponderazione OEPV 70/30 e formula lineare ri/rmax, l’elemento economico genera in media il 74% della differenziazione complessiva tra i concorrenti, nonostante il peso nominale del 30%. Il fenomeno e’ prodotto dalla convergenza strutturale dei punteggi tecnici — propria dei servizi regolati dal D.Lgs. 81/2008 — combinata con le proprieta’ amplificatrici della formula lineare.
La formula lineare attribuisce punteggio proporzionale al ribasso offerto rispetto al ribasso massimo presente in gara: chi ribassa di piu’ prende il massimo dei punti; chi ribassa di meno viene penalizzato in modo proporzionale. In un campo di gara dove i punteggi tecnici sono compressi in una banda stretta, questo meccanismo trasforma il ribasso nel vero e unico fattore selettivo della procedura.
Il D.Lgs. 209/2024 ha risolto questo problema per i servizi di ingegneria e architettura. Lo ha fatto con uno strumento tecnico preciso: la formula non lineare dell’art. 2-bis dell’Allegato I.13. Il presente contributo analizza quel meccanismo e propone la sua estensione alle gare HSE.
2. La formula non lineare: come funziona
2.1. Il testo normativo
L’art. 2-bis dell’Allegato I.13, introdotto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo al Codice), disciplina il calcolo del punteggio economico per i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro. La formula e’ la seguente:

dove PEi e’ il punteggio economico del concorrente i-esimo, Ri e’ il ribasso offerto, Rmed e’ la media dei ribassi di tutti i partecipanti, alpha e’ un coefficiente variabile tra 0,1 e 0,3 scelto dalla stazione appaltante, e X e’ il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica (massimo 30 punti).
2.2. Il meccanismo della media
La differenza strutturale rispetto alla formula lineare non risiede principalmente nell’esponente, ma nel riferimento alla media invece che al massimo. Con la formula lineare il confronto e’ sempre con il ribasso piu’ alto presente in gara: ogni miglioramento del ribasso produce un vantaggio competitivo. Con la formula non lineare il confronto e’ con la media: chiunque raggiunga o superi il ribasso medio ottiene gia’ il punteggio massimo X, indipendentemente da quanto si spinge oltre.
Il risultato e’ che il ribasso aggressivo oltre la media non produce alcun vantaggio sul punteggio economico. In un campo di gara con ribasso medio al 31%, chi ribassa il 50% e chi ribassa il 35% ottengono entrambi il punteggio massimo. L’incentivo al ribasso estremo e’ eliminato alla radice.
L’esponente alpha determina la velocita’ con cui la curva sale verso il massimo per i ribassi sotto la media. Con alpha=0,1 la curva e’ quasi piatta — chi ribassa il 12% ottiene gia’ il 90% del punteggio massimo. Con alpha=0,3 la differenziazione e’ piu’ ampia, ma resta in ogni caso infinitamente inferiore a quella prodotta dalla formula lineare.
2.3. Il perimetro applicativo attuale
La norma si applica obbligatoriamente ai servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro. La stessa norma prevede che il punteggio economico non possa superare il 30% del totale, e che il 65% dell’importo a base di gara sia fisso e non ribassabile, con solo il 35% soggetto a ribasso. Le stazioni appaltanti scelgono il valore di alpha nell’intervallo 0,1-0,3. Per i servizi HSE, nessuna di queste protezioni e’ prevista.
3. La simulazione: quattro scenari a confronto
3.1. Il campo di gara
Si utilizza il medesimo campo di gara analizzato nel contributo precedente: 5 concorrenti, OEPV 70/30, punteggi tecnici e ribassi aderenti alla casistica reale delle procedure pubbliche 2023-2025.

Il ribasso medio e’ (12+22+30+41+50)/5 = 31%. D ed E, avendo ribasso superiore alla media, otterrebbero il punteggio massimo di 30 in qualsiasi scenario non lineare, indipendentemente dal valore di alpha.
3.2. I calcoli per scenario
Formula lineare (scenario attuale):


3.3. La tabella comparativa
La tabella seguente riporta i punteggi finali nei quattro scenari. I valori in verde indicano il concorrente con la migliore offerta tecnica; quelli in rosso il concorrente con il ribasso massimo.

Il caso numerico mostra con chiarezza che il passaggio dalla formula lineare a qualsiasi valore di alpha nel range 0,1-0,3 produce un cambiamento strutturale nell’esito della gara: D ed E, che nella formula lineare dominano grazie al ribasso estremo, vengono sistematicamente penalizzati da qualsiasi formula non lineare. Con alpha=0,1 il sistema funziona come dichiarato dal bando: vince il concorrente con la migliore offerta tecnica.
3.4. La sintesi degli scenari

Il dato piu’ rilevante non e’ la differenza tra i valori di alpha, ma la frattura netta tra la formula lineare e qualsiasi formula non lineare. Con la lineare il migliore tecnicamente arriva ultimo. Con qualsiasi alpha nel range normativo 0,1-0,3, il migliore tecnicamente si colloca almeno al terzo posto — e con alpha=0,1 vince. L’intera distorsione descritta nel contributo precedente viene eliminata dalla sola introduzione del meccanismo della media.
4. Perche’ qualsiasi alpha nel range e’ gia’ una soluzione
La domanda rilevante per le stazioni appaltanti non e’ quale sia il valore ottimale di alpha, ma se qualsiasi valore nel range normativo 0,1-0,3 risolva il problema strutturale. La risposta e’ si’.
Il motivo e’ nel meccanismo della media, non nell’esponente. Con la formula lineare il ribasso del 50% garantisce sempre il punteggio massimo, indipendentemente da quanto ribassano gli altri. Con qualsiasi formula non lineare, il ribasso del 50% garantisce il massimo solo se supera la media — ma nel caso in cui tutti i concorrenti siano aggressivi, la media si alza e il vantaggio si annulla. Il ribasso aggressivo perde il carattere di strategia dominante incondizionata.
Con alpha=0,3 — il valore piu’ penalizzante per i ribassi bassi all’interno del range — il concorrente A nel nostro esempio ottiene 22,5 punti invece di 7,2. Il gap economico tra A ed E scende da 22,8 punti (formula lineare) a 7,5 punti. Il peso effettivo dell’elemento economico nella differenziazione passa dal 74% al 34%. Gia’ con il valore meno protettivo del range, il sistema e’ strutturalmente diverso.
Con alpha=0,1 — il valore piu’ protettivo — il gap economico tra A ed E e’ di soli 2,7 punti. Il peso effettivo dell’economico scende al 25%. La ponderazione nominale del 30% e quella effettiva convergono per la prima volta.
5. La proposta operativa: indicazione ANAC ai sensi dell’art. 222
5.1. Lo strumento disponibile
L’estensione della formula non lineare alle gare HSE non richiede un intervento legislativo. Lo strumento e’ gia’ disponibile: l’art. 222, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 attribuisce ad ANAC la funzione di regolazione flessibile tramite bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti di indirizzo, con l’obiettivo di garantire uniformita’ applicativa nelle procedure di affidamento e prevenire comportamenti difformi delle stazioni appaltanti.
ANAC ha gia’ esercitato questa funzione in materia di OEPV: le Linee Guida n. 2 (delibera 2 maggio 2018, n. 424) hanno fornito indicazioni operative sulle formule di attribuzione del punteggio economico, riconoscendo espressamente che l’interpolazione lineare ‘presenta l’inconveniente di poter condurre a differenze elevate tra i punteggi assegnati anche a fronte di differenze marginali tra i valori assoluti’. Nonostante questo riconoscimento, quelle Linee Guida non hanno esteso la formula non lineare ai servizi HSE, perche’ all’epoca non era prevista nemmeno per l’ingegneria.
Oggi il quadro e’ diverso. Il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto la formula non lineare come soluzione tecnica verificata per i servizi professionali. Il precedente normativo esiste. La soluzione tecnica e’ codificata. ANAC puo’ — e dovrebbe — indicare alle stazioni appaltanti che per le gare OEPV aventi ad oggetto servizi HSE si adotti la formula dell’art. 2-bis con alpha non superiore a 0,1.
5.2. Il contenuto dell’indicazione
La proposta operativa e’ la seguente: ANAC adotta, ai sensi dell’art. 222, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, un atto di indirizzo rivolto alle stazioni appaltanti che aggiudicano servizi HSE con il criterio OEPV, nel quale:
Primo: indica che per il calcolo del punteggio dell’offerta economica si adotti la formula non lineare di cui all’art. 2-bis dell’Allegato I.13, con alpha non superiore a 0,1.
Secondo: chiarisce che il ribasso medio da utilizzare come riferimento e’ calcolato su tutte le offerte ammesse, al netto delle offerte anomale eventualmente escluse.
Terzo: raccomanda che la lex specialis espliciti la formula adottata e il valore di alpha scelto, in modo da consentire a ogni concorrente di calcolare ex ante il punteggio che gli verrebbe attribuito per qualsiasi ribasso.
Questo atto non richiede una modifica del Codice ne’ un decreto ministeriale. Rientra nella funzione di indirizzo che l’art. 222 gia’ attribuisce ad ANAC e che ANAC ha gia’ esercitato in passato in materia di OEPV.
5.3. Il fondamento normativo dell’indicazione
L’indicazione trova fondamento in tre principi del Codice. Il principio del risultato (art. 1) impone alle stazioni appaltanti di perseguire il migliore rapporto qualita’/prezzo e non di applicare meccanicamente una formula senza valutarne gli effetti sul mercato di riferimento. Il principio della fiducia (art. 2) richiede che le scelte della stazione appaltante siano funzionali all’interesse pubblico e non producano effetti distorsivi sulla concorrenza. Il principio di proporzionalita’, richiamato dal TAR Potenza (sez. I, 29 dicembre 2025, n. 594), impone che la formula economica produca punteggi proporzionati agli scarti effettivi tra le offerte.
La CGUE, con la sentenza del 18 dicembre 2025 (C-769/23), ha confermato la piena compatibilita’ con il diritto europeo di normative nazionali che limitino il ruolo del prezzo nelle gare per servizi ad alta intensita’ di manodopera, purche’ sussistano elementi qualitativi idonei a differenziare le offerte. Nei servizi HSE — dove il D.Lgs. 81/2008 definisce per legge il contenuto minimo delle prestazioni creando convergenza tecnica strutturale — quella condizione e’ sempre soddisfatta.
6. Il tariffario settoriale: la proposta complementare
La formula non lineare risolve il problema della distorsione matematica nella gara. Non risolve il problema strutturale a monte: l’assenza di un tariffario ministeriale di riferimento per i servizi HSE, che oggi impedisce di applicare la L. 49/2023 sull’equo compenso e rende impossibile alle stazioni appaltanti definire criteri specifici per la valutazione dell’anomalia.
Per i servizi di ingegneria esiste il D.M. MIT 17 giugno 2016 che fissa i parametri per il calcolo dei corrispettivi. Per i servizi legali esiste il tariffario forense. Per i servizi HSE — RSPP, Medico Competente, formatori qualificati ex D.Lgs. 81/2008 e Accordi Stato-Regioni — non esiste nulla di equivalente.
La proposta complementare e’ che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — che emette gia’ annualmente le tabelle sul costo medio orario della manodopera per categoria ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 — estenda quella funzione con un decreto settoriale che definisca valori di riferimento per RSPP esterno per livello di formazione e macro-settore ATECO, per il Medico Competente per classe di rischio aziendale, e per la formazione sulla sicurezza per tipologia di corso e numero di partecipanti.
Questo strumento consentirebbe alle stazioni appaltanti di indicare nel bando elementi specifici per la valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 del Codice — attualmente impossibile per carenza di parametri ministeriali. Renderebbe operativa la L. 49/2023 sull’equo compenso per i professionisti HSE. E fornirebbe la base quantitativa per verificare la congruita’ delle offerte che oggi vengono aggiudicate senza alcun controllo sul loro contenuto economico.
7. Una questione di coerenza sistemica
Il D.Lgs. 209/2024 ha risolto per i servizi di ingegneria un problema che questo contributo dimostra esistere in forma almeno altrettanto grave nei servizi HSE. La soluzione adottata per l’ingegneria — formula non lineare con meccanismo della media, punteggio economico capped al 30%, quota fissa non ribassabile — e’ tecnicamente matura, normalmente codificata, e verificata nei suoi effetti. Non richiede di essere reinventata per i servizi HSE: richiede di essere estesa.
L’art. 222 del Codice attribuisce ad ANAC esattamente questa funzione: garantire uniformita’ applicativa e prevenire comportamenti difformi. Un campo di gara dove il migliore tecnico arriva sistematicamente ultimo e’ il caso paradigmatico di comportamento difforme rispetto alla ratio dell’OEPV. ANAC non ha bisogno di un intervento legislativo per correggerlo: ha bisogno di esercitare la funzione di indirizzo che gia’ le appartiene.
Finche’ la lex specialis continuera’ a trattare i servizi HSE come un mercato in cui il prezzo puo’ correggere tutto — ignorando che la base d’asta e’ costruita per legge sui costi reali della manodopera — la ponderazione OEPV restera’ una dichiarazione nominale e la selezione continuera’ a premiare chi ribassa di piu’, non chi offre di meglio.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Normativa
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei contratti pubblici (artt. 1, 2, 41, 108, 110, 222; Allegato I.1 art. 2 co. 1 lett. e; Allegato I.13 art. 2-bis)
D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 — Correttivo al Codice (art. 14; formula non lineare per servizi ingegneria e architettura)
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Testo Unico SSL
L. 21 aprile 2023, n. 49 — Equo compenso delle prestazioni professionali
D.M. MIT 17 giugno 2016 — Parametri corrispettivi servizi ingegneria e architettura
D.M. Ministero del Lavoro 14 marzo 2024, n. 14 — Tabelle costo medio orario manodopera
Giurisprudenza e provvedimenti
CGUE, sez. III, 18 dicembre 2025, C-769/23 — OEPV obbligatorio per alta intensita’ manodopera anche su servizi standardizzati
TAR Potenza, sez. I, 29 dicembre 2025, n. 594 — Formula economica: proporzionalita’ e ratio dell’OEPV
Consiglio di Stato, Parere 2 dicembre 2024, n. 1463 — Assetto OEPV per servizi di ingegneria e architettura
Consiglio di Stato, sez. V, 23 giugno 2025, n. 5464 — Verifica anomalia: giudizio olistico sull’offerta
Parere MIT 3688 del 2 ottobre 2025 — Classificazione servizi ingegneria vs. servizi alta intensita’ manodopera
Delibera ANAC 2 maggio 2018, n. 424 — Linee Guida n. 2 OEPV: formula lineare e sue distorsioni
Delibera ANAC 5 novembre 2025, n. 424 — Ponderazione OEPV e concorrenza effettiva
Parere ANAC 14 maggio 2025, n. 193 — Obbligatorieta’ tabelle ministeriali aggiornate per base d’asta
TAR Toscana, 9 aprile 2024, n. 389 — Base d’asta insufficiente rispetto alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro
Cons. Stato Plenaria n. 8/2019 — OEPV obbligatorio per servizi alta intensita’ manodopera
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