Alla garanzia provvisoria si applica il disposto dell’articolo 1957 c. 1 del codice civile, con la conseguenza che la sua escussione va effettuata entro sei mesi dall’insorgere del fatto lesivo.
La norma è derogabile, ma deve esservi una esplicita previsione nella garanzia. Non è sufficiente a fondare la deroga la semplice presenza nel contratto di una clausola di pagamento a prima richiesta.
Lo afferma il Consiglio di Stato in una sentenza che, inoltre, individua rilevanti principi su:
– Giurisdizione in materia di escussione della garanzia provvisoria;
– Calcolo del termine per l’escussione, compresa l’individuazione del momento da cui inizia a decorrere.
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