Le comunicazioni di soccorso istruttorio effettuate tramite l’area comunicazioni della piattaforma e-procurement sono da ritenersi pienamente valide ed efficaci.
I concorrenti sono quindi tenuti a monitorare costantemente l’area della piattaforma in applicazione del principio di autoresponsabilità, senza potere lamentare la loro inefficacia nel caso in cui non vengano inviate comunicazioni a mezzo pec.
Lo afferma il TAR Campania.
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Le comunicazioni della piattaforma digitale valgono come notifiche anche in assenza di PEC
Commento a TAR Campania, sez. V, 14 luglio 2025 n. 5288
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