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Commento alla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, 28 marzo 2025, n. 2616.

Caterina Vinti 2 Maggio 2025
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Indice

Introduzione

Il presente giudizio riguarda l’interpretazione delle disposizioni di gara relative agli obblighi dichiarativi, con particolare riferimento all’impegno di riserva di assunzioni a favore di giovani e donne. In tale contesto, assume rilievo la portata vincolante del disciplinare di gara, nonché il principio del legittimo affidamento dell’operatore economico rispetto alla modulistica predisposta dalla stazione appaltante.

Il caso di specie

Tra i vari motivi, la ricorrente denunziava anche l’omessa dichiarazione da parte della controinteressata dell’impegno a rispettare gli obblighi di assunzione di personale giovanile e femminile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, co. 4 dell’allegato II.3 del d.lgs. n. 36/2023.   Senonché, la domanda di partecipazione veniva compilata dalla controinteressata utilizzando la modulistica fornita dalla stazione appaltante, la quale non recava alcuna dichiarazione dell’obbligo in esame   né prevedeva alcuna casella da selezionare per confermare l’assunzione di tale impegno. Secondo la ricorrente, questa omissione avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.

Il Collegio riteneva tale censura infondata. 

Sebbene il modello per la presentazione della domanda di partecipazione non recasse alcuna dichiarazione circa l’obbligo assunzionale richiamato, il disciplinare di gara prevedeva che, nel presentare la propria candidatura, l’operatore economico dichiarasse di accettare l’obbligo, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di destinare il 30% delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto o alle attività connesse all’occupazione giovanile e un ulteriore 30% a quella femminile.   
 
Inoltre, il Collegio rilevava che nella stessa domanda di partecipazione, la controinteressata aveva dichiarato di aver esaminato con attenzione tutta la documentazione di gara, inclusi il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il computo metrico e il bando, accettandone espressamente e integralmente tutte le disposizioni. Tale circostanza implicherebbe, di conseguenza, l’accettazione anche dell’obbligo relativo alle assunzioni giovanili e femminili.
Dunque, alcuna negligenza avrebbe potuto essere imputabile alla controinteressata che aveva seguito correttamente la procedura per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara de qua, in ossequio all’articolo 15 del disciplinare di gara. 
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A ulteriore conferma dell’infondatezza del motivo di ricorso, rileva il T.a.r., depone anche il principio di tutela dell’affidamento che impedisce alla stazione appaltante di escludere un concorrente che abbia compilato l’offerta in conformità al modulo predisposto dalla stessa Amministrazione atteso che, come detto, alcun addebito poteva essere contestato nei confronti dell’operatore “per essere stato indotto in errore, all’atto di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda”. .
Pertanto, il primo motivo del ricorso, anche nei suoi profili aggiuntivi, risultava privo di fondamento.

Brevi considerazioni conclusive

Dal presente giudizio ne discende che il mancato inserimento di una dichiarazione espressa su un determinato impegno richiesto all’operatore economico non può comportare l’esclusione di quest’ultimo dalla procedura di gara, laddove tale omissione sia dipesa dall’utilizzo della modulistica predisposta dalla stessa stazione appaltante.
In presenza di un’accettazione integrale della documentazione di gara, si ritiene integrato l’obbligo in questione.

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