L’operatore economico deve evitare comportamenti maliziosi o reticenti, fornendo ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 12/04/2024 n. 3336.
I fatti di causa
Nel caso esaminato l’appellante aveva partecipato alla gara per la conclusione di un accordo quadro relativo all’affidamento del servizio di facility management su immobili.
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Non è scusabile la condotta gravemente reticente dell’operatore economico
A cura di Salvio Biancardi
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