Il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con la recente pronuncia n.764 di metà agosto scorso, ha acclarato il principio di diritto secondo il quale l’affidamento di un contratto attivo che offra all’affidatario un’opportunità di guadagno, deve avvenire, secondo quanto dispone l’art. 13 comma 5, osservando i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, e dunque, oltre che dei princìpi del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2), anche del principio di accesso al mercato (art. 3), nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
La sentenza fornisce lo spunto per una riflessione su tale tipologia contrattuale e il relativo affidamento diretto.
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