Per la Corte di Cassazione il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del concorrente (art. 353-bis c.p.) non si configura con riferimento agli affidamenti diretti non comparitivi anche se illeciti e volti ad eludere l’obbligo di gara.
Il reato presuppone infatti l’inquinamento di un procedimento di selezione avviato e la sua alterazione, procedimento che nell’affidamento diretto è assente.
Resta fermo che l’attività del soggetto pubblico possa in questo caso configurare altre ipotesi di reato, come il fatto corruttivo.
I. Fatti di causa: imputazione, condanna e ricorso in cassazione
La sentenza verte su un affidamento diretto che sarebbe stato effettuato in assenza dei presupposti normativi e simulandone la necessità.
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