I. Si predicava la stabilità del quadro normativo in materia di contratti pubblici, quale valore essenziale per lo stimolo degli investimenti e la garanzia di tempestività delle procedure, maggiore concorrenza, correttezza e certezza del diritto.
Ma anche il nuovo Codice, a distanza di soli due anni dalla sua entrata in vigore, oltre all’inevitabile e già programmato (maxi) decreto correttivo, ha subito numerose, reiterate modifiche e innovazioni contenute in ben otto provvedimenti, consegnandosi così come il “work in progress” già conosciuto in occasione dei precedenti Codici.
Vediamo di ricomporre in ordine cronologico questo mosaico.
Con l’art. 6, c.2bis del D.L. 29 maggio 2023, n. 57 (convertito con L. n. 87/2023), si è modificato l’art. 108, comma 7, del Codice, prevedendo la possibilità di attribuire un punteggio premiale per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
L’art. 15-quater, c. 1, lett. a) e b), del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 (convertito con L. 170/2023), ha introdotto due modifiche: all’art. 16, in tema di conflitto di interessi, sono state soppresse le parole “concreta ed effettiva” riferite alla minaccia all’imparzialità e indipendenza del soggetto, nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione; all’art. 73, comma 4, si è aumentato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura competitiva con negoziazione, da dieci a trenta giorni.
L’art. 40, c. 1, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con L. 29 aprile 2024, n. 56) ha modificato l’art. 6, c. 2, Allegato II.14, in materia di cessione dei crediti, portando il termine per la notifica della comunicazione di rifiuto della cessione (da parte della stazione appaltante al cedente e al cessionario) da 45 a 30 giorni.
Con il c.d. “decreto correttivo” di cui al D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 si sono modificate, come noto, circa il 34% delle norme del Codice; si sono introdotti tre nuovi articoli (82-bis, 225-bis, 226-bis) e tre nuovi Allegati (I.01, II.2-bis, II.6-bis). Un “maxi” provvedimento di 97 articoli, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in GURI, con l’introduzione di innovazioni sostanziali: dalle tutele lavoristiche alla revisione prezzi, dall’equo compenso alle clausole sociali, dal subappalto alle molteplici norme sulla fase di esecuzione, ecc.
Modifica minore è quella di cui all’art. 7, c.1 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, (convertito con L. 16/2025), che ha modificato l’art. 63, comma 4 del Codice, includendo, tra le stazioni appaltanti qualificate di diritto, le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.
L’art. 20, c. 1 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (c.d. “decreto PA”, convertito con L. 69/2025) ha modificato l’art. 8, dell’Allegato I.11, in materia di attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevedendo, tra l’altro, che i soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali, sono tenuti al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell’importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all’esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di euro 100.000.
Ancora, l’art. 7, c. 3, L. 18 marzo 2025, n. 40 (Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità), ha aggiunto la nuova lettera f-bis) all’art. 221, comma 4, prevedendo, tra le competenze della Cabina di regia, in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, quella di dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell’ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.
Infine, l’art. 11, comma 1, L. 4 aprile 2025, n. 42 (“Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”), ha inserito un nuovo comma 4-bis all’art. 136 (dimenticandosi che un comma 4-bis era già stato inserito dal decreto correttivo), in tema di riconoscimento degli incentivi tecnici a favore degli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell’allegato I.10 al Codice.
II. Dunque, con l’imbarazzante “bis del comma 4-bis” all’art. 136, si sperava fosse conclusa la cronologia delle modifiche recenti apportate al nuovo Codice.
Ma, come sempre, non è finita qui: nel momento in cui si scrive, altre numerose modifiche sono state appena annunciate nell’emanando decreto legge recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”, il cui schema è stato sottoposto proprio al Consiglio dei Ministri di lunedì 19 maggio.
In particolare, all’art. 2 dello schema del decreto (versione 16 maggio 2025), rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e contratti di protezione civile”, si prevede:
“a) all’articolo 45
, al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.»”.
Viene quindi prevista espressamente, dopo la rimozione del divieto ad opera del decreto correttivo, la corresponsione degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività.
“b) all’articolo 136,
le parole «4-bis. In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per le amministrazioni della difesa e della sicurezza.»”;
Si rimedia in questo modo all’errore del doppio comma 4bis dell’art. 136.

Numerose, inoltre, come riportate di seguito, le modifiche in tema di procedure di somma urgenza.
Viene prevista una disciplina differenziata per le “procedure di somma urgenza” (art. 140)e per le “procedure di protezione civile” (nuovo art. 140-bis). Per queste ultime si consente l’affidamento diretto anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1 del Codice, e si introducono ulteriori moleplici deroghe alla disciplina ordinaria per gli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.
“c) all’articolo 140:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.”.
2) il comma 6 è soppresso;
3) al comma 7 le parole “nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c),” sono soppresse;
4) al comma 8 le parole “In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018” sono soppresse;
5) i commi 11 e 12 sono soppressi.
Conseguentemente, alla rubrica, le parole “e di protezione civile” sono soppresse.
d) dopo l’articolo 140, è inserito il seguente: “Art. 140-bis. (Procedure di protezione civile)
1. Ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140 nonché le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7.”;
2. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui all’articolo 140, comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
3. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:
a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea;
e) articolo 54 per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
f) articoli 90, fermo il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e 111, comma 3, limitatamente alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale
g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.
4. In occasione degli eventi emergenziali di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell’articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all’articolo 23 del predetto codice:
a) gli importi di cui all’articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all’articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
b) il termine temporale di cui all’articolo 140, comma 4, è stabilito in trenta giorni;
c) l’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione del contratto è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell’articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 140, comma 7, si applicano, altresì, qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c).».
e) all’articolo 222,
comma 3, lettera g), le parole: “di cui all’articolo 140” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 140 e 140-bis”.
f) all’articolo 225-bis,
dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 20, e di cui all’articolo 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.»”.
Si prevede che le modifiche introdotte dal decreto correttivo in tema di subappalto all’art. 119, comma 20 (rilascio dei certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all’appaltatore, in presenza di subappalto) e all’art. 23 dell’Allegato II.12 (lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice, lavori affidati a terzi dal contraente generale) si applicano solo per le procedure indette dal 31 dicembre 2024, mentre continuano ad applicarsi nel testo vigente al I luglio 2023 per le procedure in corso (indette prima del 31 dicembre 2024).
“g) all’allegato V.2
, all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole «della spesa» sono inserite le seguenti: «ovvero svolge il ruolo di concedente»”.
In tema di collegio consultivo tecnico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a nominare un componente del Collegio, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 1 dell’Allegato V.2, quando, oltre a partecipare al finanziamento della spesa, svolge il ruolo di concedente.
Infine, nel Codice di protezione civile si introduce un nuovo art. 46-bis “Procedure di protezione civile”, che di fatto reca una disciplina complementare a quella contemplata dal Codice dei contratti pubblici ai novellati articoli 140 e 140-bis.
Così prevede infatti il comma 2 dell’art. 2 dello schema di decreto:
“2. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Procedure di protezione civile)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 140-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), si applicano, altresì, le disposizioni del presente articolo.
2. Le verifiche antimafia aventi ad oggetto l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinati con i provvedimenti di cui all’articolo 25 sono svolte mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli interventi, in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, per l’affidamento degli interventi disciplinati con i provvedimenti di cui all’articolo 25 del medesimo decreto legislativo, possono prevedere penalità adeguate all’urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, da un minimo dello 0,5 fino ad un massimo del 2,5 per mille dell’importo contrattuale per giorno di ritardo e comunque fino al raggiungimento del 10% dell’importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e di sicurezza del lavoro. Qualora siano previste le penali di cui al primo periodo è, altresì, previsto un corrispondente premio per l’ultimazione anticipata dei lavori da un minimo dello 0,5 fino ad un massimo del 2,5 per mille dell’importo contrattuale per giorno di anticipo e comunque entro il 10% dell’importo netto contrattuale, da prevedere nel quadro economico dell’intervento. Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 126 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
4. In occasione di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte ad esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio – culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, i soggetti attuatori a tal fine individuati nei provvedimenti di cui all’articolo 25 del medesimo decreto legislativo sono autorizzati ad avvalersi di Consip Spa ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 36 del 2023, a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’articolo 76 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023.».
Il Codice appalti viene richiamato infine dall’art. 9 dello schema di decreto in tema di revisione prezzi, in relazione ai lavori affidati ai sensi del DL 4/2022 (recante misure anti-Covid) che non abbiano avuto accesso ai fondi di cui al DL 50/2022 (misure contro il caro bollette).
Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi
1. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), e comma 6-quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni dell’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7, del medesimo decreto legislativo, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), punto 6) dell’Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
Lo schema di decreto contiene anche diverse disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti e connesse a procedure di infrazione e vincoli PNRR.
Su Appalti&Contratti, appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta, pubblicheremo un dossier di approfondimento.
Si parlerà anche di queste novità anche al Forum Appalti, che si terrà a Bologna il 10 e 11 giugno, nell’ambito delle diverse sessioni verticali, per gli aspetti di rispettiva pertinenza.
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