Sulla possibilità per ANAC di iscrivere informazioni rilevanti all’interno del proprio Casellario Informatico e sull’ammissibilità della partecipazione in gara di RTI di tipo “verticale”

Commento a TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730

9 Aprile 2020
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La pronuncia in commento trae origine dalla risoluzione contrattuale disposta da ANAS S.p.a. in danno di un RTI proprio appaltatore, per inadempimenti relativi al mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori previsto dagli atti di gara.

A seguito della risoluzione, l’ANAC – su segnalazione del fatto da parte della Stazione appaltante – aveva avviato un procedimento per l’iscrizione dell’informazione all’interno dell’Area B del Casellario informatico (iscrizione non interdittiva), conclusosi con l’annotazione a carico di entrambe le imprese componenti del RTI.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, proposto dalla sola mandante del raggruppamento, quest’ultima ha impugnato l’iscrizione nel Casellario, contestando sia la possibilità dell’Autorità di procedere all’iscrizione, assumendo che, successivamente all’abrogazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 207/2010 da parte dell’art. 217 del nuovo Codice dei Contratti pubblici l’ANAC avesse perso detto potere, sia la propria estraneità ai fatti alla base dell’inadempimento, in quanto si sarebbe trattato di RTI “verticale” e le contestazioni avanzate da ANAS sarebbero invece esclusivamente riferibili alle lavorazioni spettanti all’impresa mandataria (titolare del 95% della prestazione appaltata).

All’esito del giudizio il TAR ha respinto i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi infondati.

Da un lato, richiamando altre precedenti pronunce in termini, i Giudici hanno ritenuto che anche dopo l’abrogazione dell’art. 8 del vecchio Regolamento di esecuzione, permanga comunque il potere dell’ANAC di disporre l’iscrizione nel Casellario informatico delle notizie anche solo “utili” e che tale potere sia esercitabile senza soluzione di continuità, in quanto tale attività è funzionale al compito assegnato all’Autorità di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le Stazioni appaltanti.

Il Casellario, quale “fonte” di notizie di interesse per il mondo delle Stazioni appaltanti al fine di poter compiutamente realizzare il sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento ideato dal nuovo Codice (anche e soprattutto in virtù della portata “ampia” delle cause di esclusione di cui all’attuale art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), giustifica il potere esercitato da ANAC, che deve poter proseguire nella propria opera di “popolamento” del Casellario anche in assenza, nell’attuale panorama normativo, di una norma di contenuto esattamente analogo a quello dell’art. 8, lett. dd) del vecchio Regolamento.

Dopo aver dichiarato che, quindi, ANAC aveva il potere di avviare il procedimento e, quindi, di iscrivere la notizia dell’avvenuta risoluzione alla sua conclusione, il TAR ha poi respinto anche l’ulteriore motivo con il quale la ricorrente lamentava la non riferibilità di tale provvedimento a sé stessa, quale mandante del RTI, ritenendosi estranea ai fatti che ne avevano comportato l’adozione.

Sul punto, il TAR ha richiamato quell’ormai uniforme indirizzo giurisprudenziale, per cui il ricorso alla formula del RTI di tipo verticale è ammesso solo se espressamente previsto dagli atti di gara, all’interno dei quali la Stazione appaltante deve aver preventivamente individuato, con chiarezza, le prestazioni “prevalenti” e quelle “scorporabili”; ciò alla luce dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.

In assenza di una simile distinzione negli atti di gara “è precluso al partecipante alla gara «procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie», onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale”.

Non essendoci alcuna distinzione di tale genere all’interno degli atti di gara di ANAS, il TAR – ritenendo ininfluente quanto affermato nell’atto di costituzione del RTI, dove quest’ultimo si auto-qualificava come “verticale” – ha affermato che RTI aggiudicatario aveva necessariamente natura orizzontale e che, per l’effetto, vi era una responsabilità solidale delle imprese nei confronti della Stazione appaltante, che giustificava l’ascrivibilità della risoluzione ad entrambe le imprese raggruppate.

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Senteza TAR Lazio, Sez. I, 31.3.2020, n. 3730