Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Improcedibilità del ricorso proposto avverso l’esclusione dalla gara qualora l’aggiudicazione definitiva non sia impugnata nei termini – Carenza di interesse

TAR Lazio – Roma, sez. I quater, 7 aprile 2025 n. 6924

15 Aprile 2025
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Come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, nonostante la tempestiva comunicazione, l’aggiudicazione definitiva, che costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso, non sia impugnata nei termini.
Ciò in quanto l’eventuale annullamento della esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile (cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2022, n. 4124; sez. III, 24 marzo 2021, n. 2501; 20 maggio 2020, n. 3200; sez. V, 7 novembre 2018, n. 6290). A sostegno di tale conclusione va osservato che l’interesse fatto valere da un soggetto escluso da una gara pubblica è quello di conseguire l’aggiudicazione della gara; rispetto ad esso la rimozione dell’esclusione costituisce un passaggio solo strumentale.
Conseguentemente, data la relazione intercorrente tra esclusione e aggiudicazione, anche quest’ultima deve essere necessariamente impugnata, poiché il difetto di impugnazione dell’aggiudicazione, o l’impugnazione tardiva, produce la l’inutilità di un’eventuale decisione di annullamento dell’esclusione, la quale non varrebbe a rimuovere anche l’aggiudicazione, che sarebbe affetta da un’invalidità ad effetto solo viziante, e non caducante e perciò non permetterebbe un reinserimento dell’escluso nella procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile (cfr. Cons. Stato, V, 2 marzo 2021, n. 1783; 28 luglio 2015, n. 3708; 4 giugno 2015, n. 2759). Da tale orientamento può anche ricavarsi l’ulteriore conseguenza che, in caso di annullamento in autotutela dell’esclusione il ricorrente non ottiene il bene della vita cui aspirava con la proposizione del ricorso, consistente, invece, proprio nell’aggiudicazione.

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