Commento alla sentenza TAR Calabria, sez. I, 12.02.2026, n. 274
Lex specialis – Offerta economica – Valore assoluto – Ribasso percentuale – 101 d.lgs. 36/2023 – Par condicio – Gara pubblica – Principio del risultato – Autoresponsabilità – Xlausola espulsiva – Disciplinare di gara – Proporzionalità – Autovincolo
“Si è pertanto in presenza di una disposizione del disciplinare con efficacia espulsiva, cui la stazione appaltante è tenuta conformarsi, non potendo la stessa essere disapplicata, atteso l’autovincolo che dalla medesima promana (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 novembre 2020, n. 7357).
Né, ancora, la portata precettiva dell’art. 17 può essere derogata in un’ottica sostanzialistica dall’applicazione del principio del risultato.”
“In tale prospettiva, è quindi condivisibile l’assunto secondo cui “qualora la disciplina di gara preveda esplicitamente che l’offerta economica debba essere formulata in termini di ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, è legittima l’esclusione del concorrente che abbia invece espresso tale offerta come prezzo di aggiudicazione, cioè importo complessivo richiesto per la prestazione.”
Il fatto
La vicenda origina da una procedura aperta indetta dalla Regione Calabria per l’affidamento del servizio di “Potenziamento del sistema di monitoraggio del territorio per la prevenzione delle calamità – segnalazione precoce di incendi”, suddivisa in tre lotti e gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone.
L’art. 17 del disciplinare di gara stabiliva che l’offerta economica dovesse essere formulata mediante indicazione del “ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara”, prevedendo espressamente la sanzione dell’esclusione in caso di inosservanza.
La stessa disposizione precisava che, nella valutazione del ribasso, sarebbero state prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Una società partecipante a tutti i lotti non indicava il ribasso percentuale richiesto, ma solamente il prezzo complessivo offerto in valore assoluto.
Con riferimento al lotto n. 1, dal prezzo indicato era possibile ricavare un ribasso percentuale pari al 17%, espresso entro il limite delle tre cifre decimali e, pertanto, la commissione riteneva tale dato conforme alla lex specialis e procedeva all’aggiudicazione.
Diversamente, per i lotti nn. 2 e 3, il ribasso percentuale matematicamente desumibile dai prezzi indicati in valore assoluto risultava espresso con un numero di decimali superiore a tre (17,696667% e 18,7041781%).
Nella valutazione del suddetto ribasso, in applicazione della clausola del disciplinare, la Commissione procedeva alla troncatura alla terza cifra decimale.
Effettuato così il successivo ricalcolo del prezzo sulla base delle percentuali troncate si evidenziava, tuttavia, una non perfetta coincidenza con i valori assoluti originariamente indicati dall’operatore.
Si determinava, quindi, una discrasia tra il prezzo offerto e il ribasso percentuale considerato valido ai fini della gara.
Attivato il soccorso procedimentale ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023, la società confermava le percentuali nella loro estensione originaria, comprensive di un numero di decimali superiore a tre.
Ritenendo l’offerta non conforme alla lex specialis — sia perché formulata in valore assoluto anziché mediante ribasso percentuale, sia perché non riconducibile a un ribasso espresso entro il limite delle tre cifre decimali — la Stazione Appaltante disponeva l’esclusione della società dai lotti nn. 2 e 3.
La società esclusa impugnava i provvedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti di aggiudicazione in favore dell’a.t.i. aggiudicataria, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto con subentro.
La controinteressata proponeva a sua volta ricorso incidentale.
La decisione del TAR
Con la sentenza in commento, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso principale, ritenendo legittima l’esclusione della società dai lotti 2 e 3.
Il Collegio fonda la decisione su un duplice profilo di non conformità dell’offerta economica rispetto alla lex specialis, adottando un’interpretazione rigorosamente aderente al dato letterale del disciplinare.
In primo luogo, il TAR attribuisce rilievo decisivo all’art. 17 del disciplinare, che imponeva espressamente, a pena di esclusione, l’indicazione del “ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara”.
Secondo il giudice amministrativo, tale previsione non lasciava margini per soluzioni equivalenti: l’offerta doveva essere formulata mediante esplicitazione del ribasso percentuale, non mediante indicazione del prezzo in valore assoluto.
La circostanza che il ribasso fosse matematicamente ricavabile dal prezzo indicato non è ritenuta idonea a sanare la difformità. Infatti, laddove la lex specialis stabilisca in modo chiaro la modalità di formulazione dell’offerta economica, la stazione appaltante è vincolata al rispetto di tale autovincolo e non può superarlo attraverso un’interpretazione sostanzialistica o facendo leva sul principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023. Il rispetto della par condicio e del principio di autoresponsabilità del concorrente impone, secondo il TAR, l’osservanza rigorosa delle regole di gara.
A questo primo rilievo si affianca una seconda considerazione, e cioè che il disciplinare prevedeva che sarebbero state prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Nei lotti 2 e 3, tuttavia, il ribasso percentuale ricavabile dai prezzi indicati presentava un numero superiore di decimali.
La Commissione aveva proceduto alla troncatura alla terza cifra, ma il ricalcolo del prezzo sulla base della percentuale così ridotta non coincideva con l’importo originariamente indicato dall’operatore.
Secondo il Collegio, tale scostamento evidenzia una incoerenza interna dell’offerta, non riducibile a un mero problema tecnico di arrotondamento e, di conseguenza, l’offerta non sarebbe riconducibile a un ribasso espresso nei termini richiesti dalla lex specialis.
In questo contesto, il TAR richiama il principio di immodificabilità dell’offerta, affermando che il soccorso ex art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 non può tradursi in una modifica sostanziale del contenuto economico. In questo caso, ricondurre il prezzo indicato a una percentuale conforme al limite delle tre cifre decimali avrebbe comportato, di fatto, un’alterazione del dato economico originariamente espresso.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto legittima l’esclusione disposta dalla Stazione Appaltante e, conseguentemente, ha dichiarato improcedibili il ricorso incidentale escludente e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
Brevi considerazioni conclusive
La pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria si inserisce in quell’orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo centrale al rispetto della lex specialis, riaffermando con nettezza la natura vincolante delle clausole espulsive e, conseguentemente, l’impossibilità per la stazione appaltante di discostarsene. Il Collegio valorizza in modo particolarmente incisivo il principio dell’autovincolo, ritenendo che l’Amministrazione, una volta prescritta a pena di esclusione una determinata modalità di formulazione dell’offerta, non possa successivamente attenuarne la portata senza compromettere la par condicio tra i concorrenti.
L’impostazione è coerente con una concezione tradizionale della gara pubblica, fondata sulla rigidità delle regole formali e sull’esigenza di assicurare un’eguaglianza tendenzialmente assoluta tra i partecipanti. Tuttavia, nel quadro delineato dal d.lgs. 36/2023, che colloca il principio del risultato al centro della disciplina dei contratti pubblici, tale opzione interpretativa merita una riflessione più ampia. Infatti, se il risultato costituisce uno dei criteri ordinanti dell’azione amministrativa, l’applicazione delle clausole espulsive non può restare indifferente alla sostanza dell’offerta e alla sua effettiva idoneità a soddisfare l’interesse pubblico.
Nel caso di specie, il ribasso percentuale risultava oggettivamente ricavabile dal prezzo espresso in valore assoluto; l’offerta era determinata e dunque comparabile con quelle degli altri concorrenti. La qualificazione della difformità come vizio sostanziale – anziché come mera irregolarità formale – costituisce dunque il passaggio decisivo della motivazione. È qui che si concentra la scelta interpretativa del giudice: ritenere che la modalità prescritta a pena di esclusione assuma valore assorbente, anche quando la difformità non incide sull’effettiva confrontabilità delle offerte.
Il nodo problematico consiste allora nello stabilire se l’autovincolo debba operare in termini rigidamente assoluti oppure se possa essere interpretato in chiave funzionale, allorché la modalità alternativa di espressione dell’offerta consenta comunque una riconduzione oggettiva e matematica al parametro richiesto dalla legge di gara. In altri termini, occorre chiedersi se la tutela della par condicio imponga sempre un’applicazione formalistica della clausola espulsiva oppure se ammetta una lettura sostanziale, capace di valorizzare la determinatezza dell’offerta.
In questo contesto, le indicazioni provenienti dal diritto europeo in materia di appalti pubblici – incentrate sui principi di proporzionalità, massima partecipazione e divieto di automatismi espulsivi per irregolarità non sostanziali – potrebbero sollecitare un approccio meno meccanico nell’interpretazione e applicazione delle clausole di esclusione.
La giurisprudenza unionale ha più volte affermato che le misure restrittive della partecipazione devono essere giustificate da esigenze effettive di tutela della concorrenza e della parità di trattamento, non potendo tradursi in sanzioni automatiche per carenze prive di incidenza sostanziale.
La sentenza in commento privilegia la certezza delle regole e l’immutabilità dell’offerta, adottando una lettura che rafforza la dimensione formale dell’autovincolo. Non si tratta di un approdo irragionevole, ma di una scelta che appare ancora ancorata a una visione della gara come spazio dominato dalla forma più che dalla funzione. Resta dunque aperta la questione se, nel nuovo assetto normativo, non sia richiesto uno sforzo interpretativo più incisivo, volto a ricomporre la tensione tra rigidità della lex specialis e principio del risultato, distinguendo con maggiore precisione le violazioni che incidono sulla sostanza dell’offerta da quelle che si risolvono in scostamenti meramente formali.
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