Come noto, con l’integrazione apportata dal d.lgs. 209/2024 al comma 2 dell’art. 8, il principio dell’equo compenso, nel peculiare campo degli appalti pubblici, trova oggi una declinazione speciale, dettata ad hoc dallo stesso legislatore.
La pubblica amministrazione, anche con riguardo ai servizi di ingegneria e architettura, è infatti tenuta a garantire l’applicazione del principio dell’equo compenso, non tout court, bensì secondo le modalità previste dai nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater dell’art. 41.
In virtù delle predette previsioni, viene sancito che i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’Allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti dei contratti relativi ai SIA e agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro (di cui all’art. 108, comma 2, lett. b), del d.lgs. 36/2023), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili.
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