Di norma, i concorrenti devono possedere i requisiti di partecipazione sin dal momento della presentazione dell’offerta. La loro acquisizione successiva, in corso di gara, non consente di sanare la mancanza né comunque, in ogni caso, la loro spendibilità
Ma per il TAR Sicilia esiste un’eccezione a questo principio: il concorrente che abbia fatto ricorso all’avvalimento può non sostituire l’ausiliaria se questa ha perso i requisiti generali in corso di contenzioso e ben di più, può persino spendere requisiti di partecipazione maturati solo dopo la partecipazione alla procedura.
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Eccessiva durata del processo amministrativo ed effetti su avvalimento e comprova del requisito di partecipazione: un caso particolare
A cura di Vincenzo Laudani
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