La facoltà della Stazione Appaltante di non aggiudicare l’appalto deve essere esercitata perentoriamente entro trenta giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.
Inoltre, la motivazione deve essere rigorosa e non può essere fondata sulla semplice non convenienza economica del contratto: l’ente deve dimostrare che tale non convenienza derivi da fatti sopravvenuti.
Lo afferma il TAR Catania (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 2.12.2024 n. 3966)
CONTINUA A LEGGERE….
Facoltà di non aggiudicare l’appalto: termini e motivazione
Leggi anche
Affidamento diretto non affrancabile dalla rotazione se preceduto da un avviso
La giurisprudenza si prodiga ancora a chiarire che non è possibile affrancare l’affidamento diretto …
Salvio Biancardi
23/05/25
Incentivi per funzioni tecniche al personale del servizio finanziario, spunti per superare l’impostazione negativa/escludente
La sezione regionale della Corte dei conti della Liguria viene escussa per la soluzione di un quesit…
Stefano Usai
23/05/25
Alcuni chiarimenti sulle nuove previsioni apportate dal Correttivo in tema di equo compenso nei SIA
Come noto, con l’integrazione apportata dal d.lgs. 209/2024 al comma 2 dell’art. 8, il principio del…
Beatrice Armeli
23/05/25
Il collegio sindacale risponde alla Corte dei conti per indebita corresponsione di rimborsi di spese di trasferta dell’organo amministrativo
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria, con la sentenza n.31, depositata…
Ulderico Izzo
23/05/25
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento