Indice
A. La strana modifica successiva all’approvazione
Chi opera nel settore degli appalti lo sa: è un mondo pieno di sorprese.
Norme oscure con giudici che le interpretano in modo diverso, Autorità che contraddicono giudici, interpretazioni innovative, sistemi telematici che si bloccano all’improvviso impedendo le contrattazioni pubbliche per settimane.
Ma stavolta c’è davvero da sorprendersi, perché un testo approvato dal Consiglio dei Ministri è stato modificato (non si sa da chi né come) prima di essere trasmesso alle Camere. E le modifiche, come vedremo, non sono poche.
L’iter del correttivo è quindi diventano un piccolo giallo, che ci costringe a prendere penna e taccuino per capire cosa e come sia cambiato, senza però poter scoprire chi sia l’autore o l’indiziato di queste modifiche.
Partiamo però dagli indizi per capire cosa è accaduto e cosa è cambiato.
B. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri
Il 21 Ottobre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto correttivo del Codice Appalti 2023. Schema, quindi non ancora il testo definitivo, da trasmettere alle Camere.
Lo abbiamo pubblicato su questo sito (Bozza-Dlgs-Correttivo-Codice-Appalti_241021_202023.pdf) illustrando anche le modifiche che questo testo aveva proposto (Decreto correttivo: come cambierà il codice appalti 2023 | Appalti e Contratti). Modifiche che corrispondevano a quelle comunicate a mezzo stampa dal MIT subito dopo l’approvazione dello schema (CDM, ok all’aggiornamento del Codice dei contratti pubblici | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) dove, in particolare, si affermava che veniva <<esteso l’incentivo tecnico anche ai dirigenti responsabili del procedimento (RUP), superando la precedente limitazione>> (tenete a mente questo dato: è molto importante!).
Di qui i primi commenti sulle tante attese novità, dato anche che solitamente gli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri non subiscono modifiche di rilievo essendo espressione di un accordo della maggioranza politica, specie quando si verte su temi tecnici che solitamente non risvegliano grande interesse politico (salvo che non si parli delle soglie degli affidamenti diretti, oggetto di un forte contrasto MIT – ANAC subito dopo l’approvazione del Codice).
C. Le sorprese
Che cosa sia accaduto dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri non lo sappiamo, e probabilmente non lo sapremo mai. Certo è però che il testo trasmesso alle Camere è diverso da quello approvato nella seduta del 21 Ottobre.
Che il testo sia diverso lo possiamo comprendere facilmente dal raffronto tra il comunicato del MIT e lo schema che troviamo sul sito della Camera.
Il comunicato del MIT, come abbiamo detto, parlava espressamente di un’estensione degli incentivi tecnici ai RUP dirigenti. E infatti, nel primo schema, erano presenti delle modifiche con cui i riferimenti ai “dipendenti” venivano sostituiti con i riferimenti più generici al personale nella sua interezza, indipendentemente dalla qualifica del rapporto lavorativo (v. art. 12 del primo schema).
Questa modifica è stata integralmente eliminata nel secondo schema, dove l’art. 12 non fa più riferimento agli incentivi, ma alla rotazione.
Certo, si potrebbe supporre che il MIT abbia commentato il testo in ingresso al Consiglio dei Ministri per poi non accorgersi delle modifiche approvate, ma questo sarebbe a dir poco sorprendente, dato che si tratta del Ministero responsabile del testo.
È più probabile, invece, che qualcosa sia accaduto dopo e che il testo approvato sia stato, per ragioni non note e autore sconosciuto, modificato dopo.
Quali sono state le modifiche apportate dal nostro maggiordomo armato di coltello che si aggirava per le sale del Consiglio dei Ministri con furore delittuoso?
Le vediamo subito.
D. Le modifiche
Al netto delle modifiche meramente di stile (a quanto pare era a dir poco intollerabile che si usasse il maiuscolo per la parola “allegato” e, fortunatamente, il maggiordomo è subito intervenuto per sanare un errore che avrebbe comportato ricadute gravi sull’economia pubblica), ecco le differenze principali tra i due testi:
– Modalità di certificazione delle piattaforme telematiche. Nel secondo testo di schema correttivo si specifica che anche l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale dovrà essere interpellata per la definizione dei requisiti tecnici delle piattaforme certificate;
– Disciplina degli incentivi tecnici. Eliminata del tutto la possibilità di estendere gli incentivi tecnici ai dirigenti. Resta confermata la possibilità invece di riconoscere gli incentivi al coordinatore dei flussi informativi del BIM;
– Garanzie sottosoglia. Eliminata la possibilità per le Stazioni Appaltanti di non richiedere la garanzia per l’anticipazione della rata di saldo. Resta fermo, invece, che riduzioni ed aumenti non saranno applicabili alle garanzie del sottosoglia come era stato sostenuto in un parere del MIT;
– Suddivisione in lotti e relazione all’AGCM. Cancellato l’obbligo di trasmettere all’AGCM una relazione sulle verifiche effettuate per decidere la divisione o meno in lotti delle procedure soprasoglia;
– Accordi quadro. La possibilità di risolvere l’accordo quadro nel caso di impossibilità di ripristinare l’equilibrio contrattuale può essere esercitata solo al momento della stipula del singolo accordo attuativo (e, sembra, limitatamente ad esso) e non per tutto l’accordo quadro;
– Attestazione SOA dei consorzi. L’Attestazione SOA rilasciata ai consorzi deve indicare specificamente i requisiti posseduti autonomamente dallo stesso consorzio e non derivati dalle attività delle proprie consorziate (ai fini dei limiti all’avvalimento da esso previsti);
– Sistema di reputazione. Il secondo schema di decreto correttivo prevede l’abrogazione totale del sistema di reputazione delle imprese;
– Garanzie definitive. Scomparse le modifiche previste dal primo schema di decreto correttivo;
– Modifiche al contratto. Il secondo schema specifica che le modifiche contrattuali che possono essere ordinate dal direttore tecnico sono limitate alle risorse presenti nel quadro economico dell’opera;
– Partenariato Pubblico-Privato. Il secondo schema introduce all’articolo 175 un comma 3-bis originariamente non previsto per i progetti finanziati con fondi statali con riferimento ai casi di dissenso;
– Traslazione del rischio operativo nel contratto di concessione. Il secondo schema specifica che non sono valutati come parte del rischio gli inadempimenti, la cattiva gestione e (sorprendentemente, data la diversa natura) i rischi di forza maggiore;
– Revisione prezzi. Il secondo schema specifica che l’eventuale incremento di prezzi derivato da strumenti ordinari di diritto civile non rientra nelle variazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’istituto della revisione prezzi;
– Osservatorio sulla revisione prezzi. Specificata la natura gratuita dell’incarico.
E. Conclusioni
Il misterioso maggiordomo, come si vede, è intervenuto su più temi.
Si sarebbe tentati, data anche il contestuale dibattito parlamentare sulla finanziaria (caratterizzata dalla solita “coperta corta”) di identificare il maggiordomo nella Ragioneria di Stato. Alcune previsioni, in effetti, sembrano avere una diretta incidenza su fenomeni contabili, in modo diretto (incentivi tecnici) o indiretto (eliminazione della facoltà di non richiedere la garanzia per l’anticipazione nel sottosoglia, che nel caso di omesso recupero determina un effetto negativo sul bilancio, non tutelato nel caso di impossibilità di recupero). Altre, però, sembrano essere slegate, come la specifica sulle attestazioni SOA dei consorzi (necessaria per la sola verifica dei contratti di avvalimento ai requisiti posseduti in proprio) o l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione di relazione all’AGCM (salvo voler ritenere che la Ragioneria abbia considerato l’impatto sul costo ore/uomo derivanti da tale norma, e sembra davvero difficile). Forse sono intervenuti più maggiordomi, o forse la Ragioneria non c’entra. O forse il MIT ha solo compiuto davvero un errore e non si è reso conto delle variazioni del testo modificato, dato che il comunicato del Consiglio dei Ministri non faceva riferimento agli incentivi, e allora nessun delitto è stato commesso nella villa e si è trattato della più classica delle inefficienze amministrative (e data l’importanza del Ministero si spera di no).
Sta di fatto che cosa sia stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 Ottobre resta un mistero. Sappiamo solo che c’è un testo bollinato, e ad esso dovremo fare riferimento.
Procederemo quindi con le revisioni delle tabelle di confronto, con l’invito, per chi le consulti nelle more, a considerare quanto esposto nel presente testo.
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