Non è ammessa l’integrazione postuma dei contratti di avvalimento, che avvenga dopo lo spirare del termina di presentazione delle offerte.
Pertanto, l’avvalimento che non specifichi i mezzi e le risorse messe a disposizione, dà luogo alla nullità del relativo contratto, senza che possa essere offerto alcun soccorso istruttorio; conseguentemente, l’impresa deve essere esclusa.
Lo ha ribadito il T.A.R. Basilicata, sez. I, con la sentenza n. 506 del 17 ottobre 2024.
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Integrazione postuma dei contratti di avvalimento non ammessa
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