La definizione contenuta all’art. 104 del Codice Appalti del 2023 di avvalimento configura unicamente la forma dell’avvalimento tecnico-operativo, e non anche quello di garanzia.
Purtuttavia, l’avvalimento di garanzia deve ritenersi comunque ammesso, almeno per le procedure sopra soglia, per effetto delle direttive eurounitarie che devono essere applicate direttamente in quanto autoesecutive.
Lo afferma il TAR Liguria (TAR Liguria, sez. I, 25.6.2024 n. 462).
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L’avvalimento di garanzia è ammesso anche sotto la vigenza del codice appalti 2023 (per effetto delle direttive europee)
A cura di Vincenzo Laudani
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