La maggior efficienza aziendale che legittima, ex art. 41, co. 14 del codice, il ribasso sui costi della manodopera, non va dimostrata già in sede di offerta, ma in sede di anomalia.
Per questa ragione, non è possibile disporre l’esclusione di un concorrente che non abbia presentato le suddette giustificazioni all’atto di presentazione dell’offerta.
Lo ha chiarito il T.A.R. Sardegna, sez. II, nella sentenza n. 250 del 18 marzo 2025.
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Maggior efficienza organizzativa aziendale da dimostrare in sede di anomalia
Commento a TAR Sardegna, sez. II, del 18 marzo 2025 sentenza n. 250
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