Lo schema di decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici -che ricordiamo essere stato approvato lo scorso 21 ottobre dal Consiglio dei Ministri in via preliminare- ritocca anche la disciplina delle modifiche dei contratti in corso di esecuzione e quella della revisione dei prezzi, con l’avvertenza che “[l]’applicazione delle clausole di revisione non costituisce modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 120 del Codice”, così come statuito dall’art. 3, comma 4, del nuovo Allegato II.2-bis, introdotto dal medesimo correttivo, al fine di disciplinare le “Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi”, in attuazione del modificato art. 60, comma 6, del d.lgs. 36/2023.
Ancorché di portata generale, le previsioni in commento assumono rilievo anche per i servizi tecnici. Pare allora interessante poterle leggerle dalla prospettiva proprio dei Servizi di Ingegneria e Architettura.
Riservando ad altra sede l’approfondimento del tema relativo alla revisione dei prezzi, scegliamo ora di focalizzare l’attenzione sulle novità introdotte con riguardo alle modifiche contrattuali.
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