Non ammessa l’integrazione postuma dei requisiti di gara poiché il favor partecipationis non può mai confliggere con il principio di par condicio.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 18 aprile 2024 n. 3522.
La questione controversa
La questione riguardava l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura.
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Nell’ambito dell’evidenza pubblica i principi del favor partecipationis e del risultato non possono confliggere con il principio della par condicio
A cura di Salvio Biancardi
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