Tar Puglia- Bari, Sez. III, 4 aprile 2023 n. 598

Atto di conferma e atto meramente confermativo – Atto meramente confermativo di precedente decisione dell’amministrazione – Atto privo di carattere autonomamente lesivo – Inammissibilità del ricorso

19 Maggio 2023
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Atto di conferma e atto meramente confermativo – Atto meramente confermativo di precedente decisione dell’amministrazione – Atto privo di carattere autonomamente lesivo – Inammissibilità del ricorso

È inammissibile il ricorso avverso atto meramente confermativo di una precedente decisione dell’amministrazione, posto che si tratta di atto privo di carattere autonomamente lesivo. In questi termini, la giurisprudenza amministrativa chiarisce che “Gli atti meramente confermativi sono quegli atti che, a differenza degli atti di conferma, si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’Amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. “provvedimenti di secondo grado”, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo.” (cfr: T.A.R. Lazio, sez. I, 9/6/2022, n.7503).

Pubblicato il 04/04/2023
N. 00598/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2023, proposto da
OMISSIS Service S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Costanzo Cascavilla, Monica Ortolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,
-della comunicazione (CDG.ST BA AAG SP. Registro Ufficiale U.0840330), a firma del Responsabile dell’Area Amministrativa Gestionale Avv. Giuseppe Scisci, avente ad oggetto “regolarizzazione accesso S.S. 673 “TANGENZIALE DI FOGGIA” – km 19+450 – Lato sinistro, Utente: OMISSIS Service s.r.l.s – P. IVA 04099920714, Pratica: BAUTA31/2019”, emessa, dall’ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Puglia, in data 01.12.2022 e comunicata in pari data;
per la condanna dell’amministrazione a concedere l’intestazione della licenza BAUTA 19570.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 il dott. Carlo Dibello e udito l’avv. Andrea Tavano per la parte ricorrente e l’avv. Monica Ortolano per l’Anas;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;

I. La società ricorrente ha impugnato la comunicazione (CDG.ST BA AAG SP. Registro Ufficiale U.0840330), a firma del Responsabile dell’area amministrativa gestionale, Avv. Giuseppe Scisci, avente ad oggetto “regolarizzazione accesso S.S. 673 “TANGENZIALE DI FOGGIA” – km 19+450 – Lato sinistro, Utente: OMISSIS Service srls – P. IVA 04099920714, Pratica: BAUTA31/2019”, emessa dall’ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Puglia, in data 01.12.2022 e comunicata in pari data.
II. Con l’atto impugnato l’ANAS s.p.a.- Struttura territoriale Puglia, riscontrando l’istanza di regolarizzazione di un accesso carrabile, presentata dalla deducente in data 14/10/2019 e riproposta dall’avv. Tavano in data 22/2/2022, ha comunicato al difensore che “espletate ulteriori verifiche, la stessa ha accertato che l’accesso di cui usufruisce la Società OMISSIS SERVICE s.r.l.s, ubicato al km 19+450 lato sinistro della S.S. 673, dista ml 26 dopo un accesso ubicato al km 19+424 lato sinistro e ml 35 prima di ulteriore accesso ubicato al km 19+485 lato sinistro, non rispettando, di fatto, quanto stabilito dall’art. 45 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada”.
III. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto in epigrafe, previa concessione della tutela cautelare, deducendo i seguenti motivi di diritto:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 45, comma III, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada);
2) ECCESSO DI POTERE (per violazione e falsa applicazione del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; per omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto e per erroneo apprezzamento dei presupposti considerati; per sviamento, per ingiustizia manifesta, per omesso apprezzamento di presupposti di fatto e di diritto e per erroneo apprezzamento dei presupposti considerati)
IV. La deducente lamenta, in sintesi, l’erronea applicazione dell’art. 45, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale disciplina esclusivamente la concessione e la creazione di nuovi accessi e non, invece, il cambio di intestazione di accessi già esistenti e già ritualmente e formalmente autorizzati e, come tali, già legittimamente assentiti, tale dovendo considerarsi l’accesso già rilasciato dall’ANAS con licenza BAUTA 19570 alla “Lisi Lorenzo e Lisi Silvestro s.n.c”, dante causa dell’odierna ricorrente.
V. Anas s.p.a. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha eccepito l’inammissibilità, e l’infondatezza nel merito.
VI. La controversia è passata in decisione alla camera di consiglio del 15 marzo 2023, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire la medesima con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.
VII. Ciò premesso, il Collegio osserva che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dell’Anas spa è fondata.
Invero, il ricorso è stato proposto avverso atto che costituisce mera comunicazione al difensore della parte ricorrente di un precedente provvedimento definitivo di diniego, datato 21.10.2021, rimasto inoppugnato, i cui effetti si sono consolidati.
Aggiungasi che l’atto del quale la società ricorrente ha chiesto l’annullamento non fa che confermare, senza ulteriori approfondimenti istruttori, la precedente decisione dell’Amministrazione di negare la regolarizzazione dell’accesso carrabile, così come richiesta dalla OMISSIS Service s.r.l.s. con istanza del 14/10/2019, per le medesime ragioni già partecipate alla società deducente. Sennonché, è inammissibile il ricorso avverso atto meramente confermativo di una precedente decisione dell’amministrazione, posto che si tratta di atto privo di carattere autonomamente lesivo.
In questi termini, la giurisprudenza amministrativa chiarisce che “Gli atti meramente confermativi sono quegli atti che, a differenza degli atti di conferma, si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’Amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. “provvedimenti di secondo grado”, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo.” (cfr: T.A.R. Lazio, sez. I, 9/6/2022, n.7503).
Né può ritenersi che la comunicazione al difensore di una decisione dell’amministrazione faccia decorrere un autonomo termine per impugnare il provvedimento.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida nella complessiva misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Dibello Giuseppina Adamo