TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 28 giugno 2024, n. 2336
Il caso
La controversia riguarda un affidamento diretto, disposto da un Comune a favore di un’Università privata, del servizio di architettura e ingegneria relativo ad una progettazione esecutiva. In particolare viene contestato il fatto che il soggetto affidatario non sarebbe potuto rientrare nel perimetro degli “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura” di cui all’art. 66, comma 1, lett e), d.lgs. 36/2023, con la conseguenza che il Comune non avrebbe potuto disporre l’affidamento a suo favore.
L’Università, infatti, non avrebbe avuto il possesso dei requisiti di cui all’art. 37 dell’Allegato II.12, Parte V, del Codice a cui l’art. 66 fa espresso rinvio.
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