La teoria della onnicomprensività della dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale fra vecchio e nuovo Codice

Commento alla sentenza T.a.r. Calabria (Reggio Calabria), 15 novembre 2018, n. 666

28 Novembre 2018
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Sussiste in capo al concorrente il dovere di dichiarare tutte le vicende pregresse idonee ad incidere sull’integrità professionale, giacché tale dichiarazione attiene ai principi di lealtà e affidabilità che presiedono ai rapporti contrattuali fra imprese e amministrazioni appaltanti

T.a.r. Calabria (Reggio Calabria), 15 novembre 2018, n. 666

E’ quanto efficacemente ribadito dal T.a.r. per la Calabria, sezione staccata di Reggio, in sede di impugnazione degli atti di una gara bandita da Invitalia, in qualità di centrale di committenza per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, nell’ambito della quale veniva escluso il raggruppamento aggiudicatario per omessa dichiarazione di una condanna definitiva per omicidio colposo ex art. 589 c.p.

In via preliminare, il Collegio ha ricordato che sotto la vigenza del vecchio Codice dei Contratti Pubblici, era stato elaborato il noto principio della onnicomprensività delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, in virtù del quale gli aspiranti concorrenti sarebbero tenuti ad indicare alla stazione appaltante tutte le vicende pregresse riguardanti fatti risolutivi, errori o altre negligenze, rilevanti ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, a prescindere da un personale giudizio di gravità delle stesse, interamente rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione.

Tale obbligo consentirebbe a quest’ultima di esercitare correttamente il potere di cui dispone nel valutare l’incidenza di eventuali precedenti professionali sull’affidabilità e integrità delle imprese, fornendole un quadro completo sulla loro situazione, nonché di garantire la piena attuazione dei principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa, assicurando una celere decisione in ordine all’ammissione degli operatori economici alla gara.

Ciò posto, il principio appena richiamato sarebbe applicabile anche alle procedure ed evidenza pubblica disciplinate dal nuovo Codice Appalti in base a quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50/2016, che presenterebbe, anzi, una portata più ampia rispetto al previgente art. 38.

La nuova norma sui requisiti di moralità professionale non opera, infatti, alcuna distinzione fra precedenti rapporti contrattuali con la medesima o diversa stazione appaltante e non fa riferimento solo alla negligenza o all’errore professionale, ma richiama, più in generale, la nozione di illecito professionale, idonea a ricomprendere molteplici fattispecie anche di rilevanza penale e ad includere condotte che intervengono sia nella fase di esecuzione del contratto, sia in quella di selezione del contraente (le false informazioni, l’omissione di informazioni, il tentativo di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante).

Da quanto sopra discende, dunque, che l’impresa partecipante ad una gara è tenuta a segnalare qualsiasi fatto anche solo ipoteticamente rilevante ai fini del giudizio di affidabilità che compete alla stazione appaltante, senza che ciò determini l’imposizione di un indeterminato onere dichiarativo.

Tale considerazione vale a maggior ragione nel caso in cui la gravità della condotta negligente sia già stata accertata, come verificatosi nella vicenda esaminata dalla sentenza in commento, nell’ambito di un giudizio penale o amministrativo.

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Testo integrale della sentenza del TAR Calabria 666/2018

irene picardi