L’art. 120, comma 13, c.p.a., nel caso di presentazione di offerte per più lotti, permette di proporre impugnazione con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto (si tratta di disposizione identica a quella precedentemente contenuta nel comma 11-bis).
Tale norma ha codificato l’elaborazione giurisprudenziale in tema di limiti al ricorso cumulativo, anche per evitare, in caso di gare divise in lotti, ricorsi eccessivamente corposi che, a fronte dell’identità soggettiva delle parti, riguardino lotti diversi e contengano censure differenti. Il ricorso cumulativo degli atti di gara è possibile solo se le censure proposte sono idonee a comportare l’annullamento di atti procedimentali comuni a tutti i lotti e tra loro connessi, perché solo in questo caso la medesima causa petendi e la connessione giustificano la trattazione congiunta di diverse domande di annullamento.
L’orientamento maggioritario è nel senso che l’ammissibilità del ricorso cumulativo contro gli atti di una gara divisa in lotti resta subordinata all’articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni.
La giurisprudenza ha anche precisato che, qualora vengano censurate le operazioni compiute ed i giudizi espressi dalla commissione nell’esame di offerte differenziate in base ai lotti, è necessario proporre un ricorso autonomo per ogni lotto. In tal caso, infatti, non viene in considerazione un segmento procedurale comune, perché la condotta contestata appartiene alla fase di valutazione delle offerte presentate per ciascun lotto, anche se i motivi si incentrino su vizi identici e/o persino nel caso di provvedimento unico, il quale è tale solo cartolarmente ma ha in realtà un contenuto plurimo (Cons. St., sez. III, 25 luglio 2024, nn. 6721 e 6723; Cons. St., sez. III, 19 dicembre 2022, n. 11076). Può infatti rilevarsi che, anche qualora i vizi dedotti siano formalmente identici, essi possono avere effetti e conseguenze diversi se calati nel contesto delle operazioni svolte dalla commissione di gara nelle attività di valutazione riguardanti ciascun lotto.
Ciò può avere rilievo anche ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’interesse al ricorso per ciascun lotto (ad esempio anche per quanto riguarda la c.d. prova di resistenza). In generale, ammettere la possibilità di un ricorso cumulativo anche avverso le operazioni di valutazione della commissione di gara riguardanti più lotti rischierebbe di frustrare quella finalità di celerità processuale che, tanto più nel rito appalti, il legislatore ha inteso promuovere.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Presentazione di offerte per più lotti – Ricorso cumulativo – Art. 120, comma 13, c.p.a.
Consiglio di Stato (sez. III) sentenza del 17 marzo 2026 n. 2236
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