Il certificato di regolare esecuzione, rilasciato da un Comune, non può essere oggetto di contestazione da parte di altro concorrente, nell’ambito di una successiva gara.
L’unico soggetto deputato a valutare la corretta esecuzione del precedente appalto è solamente l’Ente che lo ha rilasciato e che è a conoscenza del servizio svolto per la medesima.
E’ quanto sostenuto dal TAR Marche nella sentenza 02/03/2026 n. 285.
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Certificato di regolare esecuzione non impugnabile da altro concorrente
E’ quanto sostenuto dal TAR Marche nella sentenza 02/03/2026 n. 285
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